Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 17 ter
- Dispensari farmaceutici(38)
1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali idonei all’apertura situati all’interno della sede corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l’immediata continuità del servizio farmaceutico.
2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato nell’anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine e all’avvio delle procedure di cui all’articolo 17.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.