Legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16
Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 6 marzo 2000
Art. 1
Ambiti della legge
1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie, di cui all’ art. 32 , secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale, non riservate allo Stato.
Art. 1
Ambiti della legge
1. La presente legge detta norme per il riordino delle funzioni nelle materie di igiene e sanità pubblica, veterinaria, farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie, di cui all’ art. 32 , secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Istituzione del servizio sanitario nazionale, non riservate allo Stato.
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Art. 54 ter
Indirizzi regionali (81)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può emanare linee di indirizzo in materia di farmacia dei servizi.
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Art. 54 quater
Disposizioni transitorie (82)
1. Le farmacie che già svolgono l’attività di cui all’articolo 48 devono inviarne comunicazione alla azienda USL competente per territorio entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo.
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Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 21 aprile 2004, n. 24 , art. 1ed ora così sostituito con .l.r. 28 giugno 2007, n. 36 , art. 8.
Comma inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 19, così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009, n.75, art.70, ed ora così sostituito con l.r. 5 agosto 2021, n. 29 , art. 46.
Comma abrogato dalla data di entrata in vigore del Dpgr 24 marzo 2009, n. 11/R , in base alle disposizioni dell'art. 50 della l.r. 27 luglio 2004, n. 38 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



