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Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 29 novembre 1999

Art. 15
1. L’esercizio finanziario dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del budget economico (81)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.
3. Il budget economico (81)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

è adottato dal Direttore dell’ARTEA e trasmesso alla Giunta regionale entro il 31 dicembre (81)

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARTEA, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (82)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

stesso. L’ARTEA trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (82)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (82)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il budget. (82)

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARTEA alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il Direttore dell’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
8. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
9. I conti annuali riferiti all'attività di organismo pagatore per le spese a carico dei fondi comunitari sono certificati ai sensi dell’articolo 13 del d. lgs. 165/1999.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.12.

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Articolo abrogato con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.13.

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Note soppresse.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 18.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 19.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 22.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 24.

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Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 25.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 28.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 30.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 31.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 32.

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Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 33, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 51.

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Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 34, ed ora così sostituito con l .r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 35.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

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Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

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Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

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Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 67.

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Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 68.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 47.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 50.

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Nota soppressa.

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Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52.

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Comma prima inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52, ed ora abrogato con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 10.

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Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 16.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 18.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 19.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 20.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

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Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

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Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 23.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.