CAPO III
Art. 7
1. Il Consiglio regionale nomina il Collegio dei revisori e approva il bilancio di esercizio dell’Agenzia.
2. La Giunta regionale:
a) approva gli indirizzi, di cui all’articolo 14 ter, per l’elaborazione del programma di attività;
b) approva il programma delle attività di cui all’articolo 14 quinquies;
c) relaziona annualmente al Consiglio regionale sull’attività svolta e sull’andamento della gestione dell’Agenzia sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 15, comma 8;
e) individua, su proposta del Direttore, le risorse umane da destinare all’ARTEA nell’ambito della dotazione organica complessiva della Giunta regionale;
h) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, di cui all’articolo 17, comma 1.
Art. 8
- Organi dell’Agenzia
1. Sono organi dell’Agenzia:
b) il Collegio dei revisori.
Art. 9
1. Il Direttore dell'ARTEA è nominato dal Presidente della Giunta regionale, fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni.
2. L'incarico di Direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge ed è adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti. 4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di Direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito sono a carico del bilancio dell'ARTEA.
6. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’ARTEA, comprensivi delle quote a carico del dipendente e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’ARTEA, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di Direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’ARTEA il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’ARTEA provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. Il contratto del Direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008 , per i seguenti motivi: a) grave perdita del conto economico;
Art. 10
1. Il Direttore:
a) rappresenta legalmente l’ARTEA e ne cura la gestione tecnica e amministrativa;
b) adotta gli atti organizzativi generali nel rispetto di quanto previsto nell’articolo 14 e propone alla Giunta regionale la quantificazione delle risorse umane da destinare ad ARTEA;
c) costituisce e modifica le strutture interne, nomina e revoca i responsabili nell’ambito di uno specifico stanziamento determinato e assegnato dalla Giunta regionale;
d) assegna ai settori gli obbiettivi e le risorse umane necessarie;
e) adotta ogni altro provvedimento in materia di gestione del personale e di utilizzo delle risorse finanziarie, e propone ogni ulteriore iniziativa per la realizzazione dei compiti di cui all’articolo 2;
f) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità;
g) adotta per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;
h) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle attività dell’ARTEA.
Art. 11
- Il Collegio dei revisori
2. Il Collegio resta in carica per lo stesso periodo del Direttore.
4. Gli atti di cui al comma precedente sono trasmessi dal Direttore, entro cinque giorni dall’adozione, al Collegio dei Revisori che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d’ufficio tutta la documentazione.
5. Le osservazioni del Collegio dei revisori sono immediatamente comunicate al Direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al Collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l’atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.
7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie ed, in particolare, esercita le funzioni di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale. (37) Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39, art. 8.
8. Il Collegio dei revisori presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Agenzia.
11. Al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori residenti in comuni diversi dalla sede dell’Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
Art. 12
- Comitato Tecnico
Art. 13
1. Il personale assegnato ad ARTEA appartiene al ruolo organico della Giunta regionale.
2. Per la gestione di programmi comunitari e nazionali, l’ARTEA può chiedere alla Giunta regionale l’assunzione di personale a tempo determinato, nell’ambito della gestione dei fondi pertinenti ai suddetti programmi.
Art. 14
1. L’organizzazione interna dell’ARTEA è strutturata in modo da garantire che le funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c) siano svolte in articolazioni e livelli di responsabilità opportunamente distinti.
2. L’ARTEA dispone di una unità organizzativa indipendente che riferisce direttamente al direttore per lo svolgimento di attività di controllo interno delle funzioni di organismo pagatore.
3. L’ARTEA assicura la gestione del sistema informativo attraverso unità organizzative distinte.
Art. 14 bis
1. L’ARTEA gestisce il Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) di cui alla l.r. 23/2000 . 2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l’ARTEA si avvale del sistema informativo di cui al comma 1, che fa parte del sistema informativo regionale (SIR) ed è conforme alle disposizioni e agli standard di cui alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza). 3. I sistemi informativi sono adeguatamente protetti, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE). (89) Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 8.
Art. 14 ter
Art. 14 quater
1. La programmazione (91) Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 9.
della prestazione organizzativa dell'ARTEA definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del Direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’ARTEA. 4. Il Direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
14 quinquies
2. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul budget economico (80) Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.
di cui all’articolo 15, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 14 ter e lo trasmette al Consiglio regionale. 3. La Giunta regionale prescrive al Direttore dell’ARTEA la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al budget economico (80) Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.
approvato ai sensi dell’articolo 15, comma 5, a seguito del parere del Consiglio regionale. Art. 15
1. L’esercizio finanziario dell’ARTEA inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’ARTEA, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del budget (82) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.
stesso. L’ARTEA trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il budget (82) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.
riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul budget (82) Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.
al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione. 6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal Direttore dell’ARTEA alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il Direttore dell’ARTEA, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e sulla situazione dei fondi ad essa assegnati in gestione, e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
8. L’ARTEA provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
Art. 16
1. Le entrate dell’ARTEA sono determinate:
a) dalle somme di provenienza dall’Unione europea (UE) per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento degli organismi pagatori e dai rimborsi forfettari da parte dei fondi comunitari;
c) dal contributo ordinario assegnato dalla Regione per l’esercizio delle funzioni svolte ai sensi dell’articolo 2;
d) da ogni altro contributo o provento ricevuto, ivi compresi i proventi patrimoniali, i lasciti e le donazioni.
2. Non costituiscono entrate ai sensi del comma 1, e sono gestite separatamente nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione europea, nazionale e regionale, le assegnazioni a carico del bilancio regionale, dello Stato e della UE destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, relative a contributi previsti da regolamenti comunitari nell’ambito delle funzioni previste dall’articolo 2, comma 1. (41) Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77, art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.
4. L’ARTEA individua, ai sensi del d.lgs. 163/2006 , un istituto bancario per l’attività di tesoreria relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento. Art. 16 bis
1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione ai beneficiari di aiuti e contributi a carico di fondi comunitari, nazionali e regionali e, al contempo, ottimizzare la gestione complessiva di cassa tra Regione e organismi pagatori o intermedi, la Regione può concedere ad ARTEA anticipazioni di liquidità fino ad un massimo di euro 10.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1, sono concesse senza alcun onere di interesse a carico di ARTEA, e scadono al termine dell’esercizio in cui sono state erogate.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti l’importo dell’anticipazione, la tipologia di fondi gestiti per la quale è concessa e le modalità di restituzione.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la spesa massima di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con le risorse stanziate sulla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.
5. Le entrate relative alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 1, per un massimo di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 200 “Riscossione di crediti di breve termine” del Titolo 5 “Entrate da riduzione di attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019 e 2020.
6. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 17
1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’ARTEA è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’ARTEA.
2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali e si conforma alla normativa comunitaria prevista per gli organismi pagatori.
Art. 18
- Norma Transitoria
1. In attesa del riconoscimento dell’organismo pagatore, la Regione individua l’ ARTEA, tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell’allegato al reg. (CE) 1663/95, quale organismo regionale di cui l’ AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all’
articolo 5, comma 3 del DLgs 165/1999 .
Art. 19
"d) funzioni di organismo pagatore per la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune dell’Unione Europea, nonché degli interventi sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEOGA sez. garanzia".
Art. 20
- Disposizioni finanziarie
2. All’onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 721 "Gestione corrente – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014.
3. Le spese relative al personale che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 66(Legge finanziaria per l’anno 2012), è trasferito nel ruolo organico della Giunta regionale, ammontano a euro 3.784.000,00 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e trovano copertura nell'ambito degli stanziamenti della UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti" del bilancio di previsione 2012 e pluriennale a legislazione vigente 2012 – 2014. (35) Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66, art. 36.