Menù di navigazione

Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60

Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA).

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 29 novembre 1999

INDICE

chudere cartella CAPO I - Oggetto e competenze
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Competenze
espandere cartella CAPO II- Funzioni di organismo pagatore
espandere cartella CAPO III- Disposizioni generali

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con L.R. 10 dicembre 2001, n. 59 , art.13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 42. Poi parole così sostituite con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 30.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 33, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 34, ed ora così sostituito con l .r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 27 dicembre 2011, n. 66 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 20 luglio 2012, n. 39 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46, ed ora così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 47.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 48.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 52, ed ora abrogato con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 febbraio 2017, n. 5 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 22 febbraio 2024, n. 7, art 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art.9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.