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Legge regionale 11 agosto 1999, n. 51

Disposizioni in materia di linee elettriche ed impianti elettrici.

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima del 20 agosto 1999

Art. 16
- Valori di qualità
1. Fatti salvi i limiti massimi di esposizione relativamente all’ambiente esterno ed abitativo, ai campi elettrico e magnetico, di cui al DPCM 23 aprile 1992 e di ogni altra disposizione statale in materia, nel rispetto del principio cautelativo della esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il valore di qualità al quale deve tendere l’ottimizzazione del progetto è rappresentato dalla riduzione al minimo livello possibile dei casi di nuova esposizione, nell’ambito territoriale nel quale la nuova opera determina alterazioni al fondo naturale dei campi stessi.
2. Agli effetti di cui al comma 1, il valore di corrente elettrica da utilizzare nel calcolo del campo magnetico è quello della corrente di esercizio dichiarata dal progettista, le metodologie di misura sono definite con le direttive regionali di cui all’art. 4.
3. I valori di qualità di cui al comma 1 costituiscono l’indice di qualità ambientale, in base al quale viene individuato l’ambito territoriale di interesse ai fini delle valutazioni dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione. Costituiscono altresì il parametro di riferimento per la determinazione dei contenuti degli elaborati progettuali da allegarsi alla domanda di cui all’art. 5.

Note del Redattore:

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Titolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.