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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6)

Parole soppresse con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999

Art. 1
1. La Regione Toscana promuove e favorisce la produzione, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata nel rispetto di specifici disciplinari, mediante l’acquisizione e la concessione in uso di un proprio marchio di certificazione (8)

Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2.

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2. La presente legge si applica ai prodotti sotto indicati, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati, gli animali e i prodotti animali non trasformati;
b) i prodotti agricoli vegetali e animali trasformati destinati all’alimentazione umana composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale o animale;
c) i mangimi, i mangimi composti per animali e le materie prime per mangimi non contemplati dalla lettera a). (9)

Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2.

Art. 1 bis
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) tecniche di produzione integrata: le tecniche, individuate dai disciplinari di produzione integrata, compatibili con la tutela dell’ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l’uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull’ambiente;
b) disciplinari di produzione integrata (DPI): i documenti costituiti dai principi generali e dalle loro schede applicative che individuano le tecniche di produzione integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del prodotto, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione;
c) concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell’elenco regionale che ottiene la concessione all’uso del marchio di certificazione;
d) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui concessionari conformemente ai piani di controllo;
e) piano di controllo: insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dei DPI.
Art. 2
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio di certificazione ai sensi del capo II, sezione I, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).
Art. 3
- Concessione dell'uso del marchio di certificazione (12)

Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5.

1. L’uso del marchio può essere concesso:
a) alle imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea che si impegnano a rispettare i DPI;
b) alle imprese di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio di certificazione è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare i DPI. Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.
2. Le imprese aventi i requisiti di cui al comma 1, per ottenere l’uso del marchio di certificazione presentano una domanda alla competente struttura della Giunta regionale e all’OdC prescelto secondo la procedura indicata nel regolamento d’uso del marchio di certificazione.
3. Le imprese concessionarie dell’uso del marchio sono iscritte in apposito elenco tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.
Art. 4
1. I concessionari appongono sul prodotto il marchio di certificazione costituito da un segno grafico e da un logo tipo, nonché il contrassegno, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento d’uso.
Art. 4 bis
- Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo (14)

Articolo inserito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 7.

1. Le attività di controllo sui concessionari del marchio sono svolte dagli OdC iscritti nell’apposito elenco regionale tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Per essere iscritti nell’elenco regionale gli OdC devono essere accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o della norma UNI 11233:2009 e presentare apposita domanda di iscrizione nell’elenco regionale alla competente struttura della Giunta regionale. Nella domanda l’OdC si impegna ad applicare il piano di controllo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
3. Gli OdC devono:
a) effettuare le verifiche sulle condizioni iniziali necessarie per la concessione del marchio di certificazione al soggetto richiedente inviando alla competente struttura della Giunta regionale e al concessionario la prima dichiarazione di conformità;
b) ispezionare i concessionari, secondo le modalità e i tempi previsti nei piani di controllo, sul rispetto della presente legge, del regolamento d’uso del marchio di certificazione e dei DPI.
Art. 4 ter
- Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio (15)

Articolo inserito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 8.

1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro centottanta giorni dall’ entrata in vigore della legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60 (Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999):
a) il regolamento d’uso del marchio di certificazione che disciplina, in particolare:
1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno;
2) le procedure per la concessione dell’uso del marchio;
3) gli obblighi dei concessionari;
4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione;
5) misure applicabili in caso di non conformità.
b) i principi generali dei disciplinari di produzione integrata;
c) i criteri per la stesura dei piani di controllo predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi;
d) i criteri per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli OdC.
2. La competente struttura della Giunta regionale:
a) approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti;
b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione;
c) vigila sulle attività degli OdC;
d) concede ai soggetti di cui all’articolo 3 la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione;
e) approva i piani di controllo.
3. Per l’elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti regionali in materia di tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura scelti all’interno della direzione regionale competente e nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Ai lavori del comitato possono partecipare esperti delle filiere interessate dalla certificazione.
Art. 5
1. La competente struttura della Giunta regionale vigila sulle attività degli organismi di controllo, in particolare verifica l’applicazione del piano di controllo e il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 4 bis.
Art. 6
Abrogato.
Art. 7
- Sostegno di attività promozionali ed incentivazione all’uso del marchio
1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale, la Giunta regionale interviene con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, anche in collaborazione con i soggetti concessionari del diritto di uso del marchio.
2. Al fine di favorire un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d’uso del marchio ed in particolare per favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole dei disciplinari di produzione integrata, la Giunta regionale attiverà appositi interventi di assistenza tecnica e formazione professionale, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.
Art. 8
- Tutela contro la pubblicità ingannevole (18)

Articolo abrogato con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 11.

Abrogato.
Art. 9
- Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le attività previste dagli articoli 2, 3 e 5 si provvede, per l’anno 1999, con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del Bilancio di previsione 1999:
omissis
3. Per le attività previste dall’articolo 7, comma 1, si provvede mediante l’utilizzazione dei fondi disposti annualmente dalla legge di bilancio per gli interventi di cui alla l.r. 14 aprile 1997, n. 28.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 55.

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Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.