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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6)

Parole soppresse con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999

Art. 9
- Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Per le attività previste dagli articoli 2, 3 e 5 si provvede, per l’anno 1999, con la seguente variazione di bilancio disposta, per analogo importo, sugli stati di previsione della competenza e della cassa del Bilancio di previsione 1999:
omissis
3. Per le attività previste dall’articolo 7, comma 1, si provvede mediante l’utilizzazione dei fondi disposti annualmente dalla legge di bilancio per gli interventi di cui alla l.r. 14 aprile 1997, n. 28.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 55.

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Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.