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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6)

Parole soppresse con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999

Art. 7
- Sostegno di attività promozionali ed incentivazione all’uso del marchio
1. Al fine di sostenere le attività di promozione dei prodotti contraddistinti dal marchio regionale, la Giunta regionale interviene con specifiche iniziative da realizzare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia, anche in collaborazione con i soggetti concessionari del diritto di uso del marchio.
2. Al fine di favorire un adeguato aggiornamento professionale dei soggetti concessionari del diritto d’uso del marchio ed in particolare per favorire la corretta applicazione da parte delle imprese agricole dei disciplinari di produzione integrata, la Giunta regionale attiverà appositi interventi di assistenza tecnica e formazione professionale, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa regionale in materia.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 55.

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Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.