Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999
Art. 5
- Vigilanza (16)
1. La competente struttura della Giunta regionale vigila sulle attività degli organismi di controllo, in particolare verifica l’applicazione del piano di controllo e il mantenimento dei requisiti di cui all’articolo 4 bis.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.