Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999
Art. 4 ter
- Adempimenti amministrativi per la gestione del marchio (15)
1. La Giunta regionale adotta con deliberazione, entro centottanta giorni dall’ entrata in vigore della legge regionale 1 ottobre 2019, n. 60 (Nuove disposizioni per la gestione del marchio di certificazione relativo alla produzione integrata. Modifiche alla l.r. 25/1999):
a) il regolamento d’uso del marchio di certificazione che disciplina, in particolare:
1) la descrizione del segno grafico e del logotipo, nonché la descrizione del contrassegno;
2) le procedure per la concessione dell’uso del marchio;
3) gli obblighi dei concessionari;
4) le modalità di apposizione del marchio di certificazione;
5) misure applicabili in caso di non conformità.
b) i principi generali dei disciplinari di produzione integrata;
c) i criteri per la stesura dei piani di controllo predisposti dagli OdC e gli obblighi di questi ultimi;
d) i criteri per lo svolgimento dell’attività di vigilanza sugli OdC.
2. La competente struttura della Giunta regionale:
a) approva le schede tecniche dei disciplinari di produzione integrata e i loro aggiornamenti;
b) iscrive gli OdC operanti in Toscana e i concessionari del marchio di certificazione in appositi elenchi regionali e ne dispone la cancellazione;
c) vigila sulle attività degli OdC;
d) concede ai soggetti di cui all’articolo 3 la facoltà di utilizzare il marchio di certificazione;
e) approva i piani di controllo.
3. Per l’elaborazione dei principi generali dei DPI, delle relative schede tecniche e dei loro aggiornamenti, il dirigente della competente struttura della Giunta regionale si avvale di un comitato tecnico composto da esperti regionali in materia di tecniche agronomiche, difesa fitosanitaria, zootecnia e acquacoltura scelti all’interno della direzione regionale competente e nominati ai sensi dell’articolo 7, comma 1 bis, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Ai lavori del comitato possono partecipare esperti delle filiere interessate dalla certificazione.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.