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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6)

Parole soppresse con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999

Art. 4 bis
- Controlli sui concessionari. Requisiti degli organismi di controllo (14)

Articolo inserito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 7.

1. Le attività di controllo sui concessionari del marchio sono svolte dagli OdC iscritti nell’apposito elenco regionale tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Per essere iscritti nell’elenco regionale gli OdC devono essere accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari o della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 o della norma UNI 11233:2009 e presentare apposita domanda di iscrizione nell’elenco regionale alla competente struttura della Giunta regionale. Nella domanda l’OdC si impegna ad applicare il piano di controllo approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
3. Gli OdC devono:
a) effettuare le verifiche sulle condizioni iniziali necessarie per la concessione del marchio di certificazione al soggetto richiedente inviando alla competente struttura della Giunta regionale e al concessionario la prima dichiarazione di conformità;
b) ispezionare i concessionari, secondo le modalità e i tempi previsti nei piani di controllo, sul rispetto della presente legge, del regolamento d’uso del marchio di certificazione e dei DPI.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 55.

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Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.