Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999
Art. 4
- Apposizione del marchio di certificazione (13)
1. I concessionari appongono sul prodotto il marchio di certificazione costituito da un segno grafico e da un logo tipo, nonché il contrassegno, le cui caratteristiche sono individuate nel regolamento d’uso.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.