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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6)

Parole soppresse con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999

Art. 3
- Concessione dell'uso del marchio di certificazione (12)

Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5.

1. L’uso del marchio può essere concesso:
a) alle imprese agricole, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea che si impegnano a rispettare i DPI;
b) alle imprese di trasformazione o di trasformazione e commercializzazione, singole o associate, iscritte al registro delle imprese della CCIAA o presso organismi analoghi di altri stati membri dell'Unione europea e che hanno sottoscritto, in relazione ai prodotti per cui il marchio di certificazione è richiesto, accordi di coltivazione o allevamento e vendita con aziende agricole singole o associate che si impegnano a rispettare i DPI. Nel caso di imprese cooperative o associative che prevedono nello statuto il conferimento delle produzioni da parte dei soci, la qualifica di socio sostituisce la necessità di specifici accordi di coltivazione o allevamento e vendita.
2. Le imprese aventi i requisiti di cui al comma 1, per ottenere l’uso del marchio di certificazione presentano una domanda alla competente struttura della Giunta regionale e all’OdC prescelto secondo la procedura indicata nel regolamento d’uso del marchio di certificazione.
3. Le imprese concessionarie dell’uso del marchio sono iscritte in apposito elenco tenuto dalla competente struttura della Giunta regionale.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 55.

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Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.