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Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6)

Parole soppresse con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 1.

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Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999

Art. 2
1. La Giunta regionale provvede agli adempimenti necessari per ottenere la registrazione del marchio di certificazione ai sensi del capo II, sezione I, del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 55.

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Parola così sostituita con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Comma così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 4 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 5 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 6 .

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Articolo così sostituito con l.r. 1 ottobre 2019, n. 60, art. 9 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.