Legge regionale 15 aprile 1999, n. 25
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata (6).
Bollettino Ufficiale n. 12, parte prima, del 23 aprile 1999
Art. 1 bis
- Definizioni(10)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) tecniche di produzione integrata: le tecniche, individuate dai disciplinari di produzione integrata, compatibili con la tutela dell’ambiente naturale e finalizzate a un innalzamento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, realizzate privilegiando le pratiche ecologicamente sostenibili e riducendo l’uso di prodotti chimici di sintesi e gli effetti negativi sull’ambiente;
b) disciplinari di produzione integrata (DPI): i documenti costituiti dai principi generali e dalle loro schede applicative che individuano le tecniche di produzione integrata. Il DPI contempla, a seconda della tipologia e delle caratteristiche del prodotto, una o più delle fasi di produzione, conservazione, trasporto, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione;
c) concessionario: persona fisica o giuridica iscritta nell’elenco regionale che ottiene la concessione all’uso del marchio di certificazione;
d) organismo di controllo (OdC): soggetto terzo e indipendente che svolge attività di controllo sui concessionari conformemente ai piani di controllo;
e) piano di controllo: insieme delle verifiche atte ad assicurare il rispetto delle prescrizioni dei DPI.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.