Art. 21
- Autorizzazione al commercio dei funghi epigei spontanei
1. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi, o secchi sfusi appartenenti alla specie Boletus edulis, compresa quella effettuata dai titolari delle autorizzazioni di cui alla
legge 9 febbraio 1963 n. 59 "Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti", è soggetta a specifica autorizzazione comunale secondo quanto previsto dal
DPR 376/1995 .
2. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è consentita previa certificazione di avvenuto controllo ai sensi dell’articolo 3 dello stesso
DPR 376/1995 da parte dell’Ispettorato micologico dell’Azienda USL, che verifica a sondaggio, con le modalità indicate dalla Giunta regionale con apposito atto deliberativo, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2 bis. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi destinati al dettaglio è altresì consentita previa certificazione di avvenuto riconoscimento e di accertata commestibilità, da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686 (Regolamento concernente criteri e modalità per il rilascio dell'attestato di micologo), e iscritti nell’apposito registro nazionale. (22) Comma inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata al titolare dell’attività, e in essa deve essere specificato il nome della persona o delle persone in possesso dell’attestato di idoneità al riconoscimento delle specie fungine, di cui all’articolo 20, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996.
4. L’autorizzazione al commercio ha validità finché almeno uno dei soggetti in possesso dell’idoneità di cui al comma precedente, o dell’attestato di micologo di cui al DM 686/1996 e in essa indicati, continua ad esercitare tale attività; la cessazione dell’attività ed ogni altra variazione devono essere comunicate, a cura del titolare ed entro trenta giorni, al Comune competente.
5. La vendita dei funghi epigei spontanei freschi in confezioni singole non manomissibili, è consentita previo riconoscimento da parte dei micologi in possesso dell’attestato ai sensi del d.m. sanità 686/1996 e iscritti nell’apposito registro nazionale, che accertano la commestibilità dei funghi e certificano singolarmente le confezioni che devono riportare in etichetta gli estremi di tale certificazione. Gli esercizi che commercializzano esclusivamente funghi in confezioni non manomissibili, singolarmente certificati da un micologo, e che rechino in etichetta il riferimento a tale certificazione, non necessitano dell’autorizzazione di cui al comma 1. Non è ammesso il frazionamento di tali confezioni. (23) Comma così sostituito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.
7. Le modalità di presentazione delle domande dirette ad ottenere l’autorizzazione di cui al comma 1 sono definite con apposito atto, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dalla Giunta regionale.
8. Al fine di consentire una più efficace funzione di vigilanza, i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, inviano al Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL territorialmente competente, l’elenco aggiornato delle autorizzazioni rilasciate nell’anno precedente.