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Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999

Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. La Regione Toscana, al fine di contribuire all’educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, e diffusa, la mafia, il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento (12)

Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.

e contro i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene:
a) la raccolta e la diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico;
b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca; (5)

Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.

c) la valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi attraverso le tesi di laurea o da giovani neolaureati attraverso progetti di particolare interesse nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge. (13)

Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.

d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali; (2)

Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10, art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23, art. 1.

e) la realizzazione di incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da Scuole, da Comitati e Associazioni costituite ai sensi di legge operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione alla educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica e di promozione della lotta alla criminalità organizzata.
f) azioni tese a rendere sicura e solidale la vita nelle città.
3. Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l’IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio. (14)

Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 1.

Art. 2
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). (11)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 4.

5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili. (16)

Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 2.

Art. 3
Rapporto annuale
1. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto sulle attività svolte in applicazione della presente legge, comprendente gli interventi diretti, quelli in collaborazione e quelli di sostegno a progetti esterni, con particolare riferimento a:
a) tipologie delle iniziative ammesse al finanziamento;
b) categorie dei soggetti destinatari del finanziamento;
c) priorità e criteri di valutazione delle domande. (17)

Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 3.

Art. 4
1. La Giunta regionale promuove, a fini consultivi, incontri periodici con i soggetti istituzionali e soggetti rappresentativi della società toscana con lo scopo di coordinare la promozione di attività sui temi della cultura della legalità di cui alla presente legge.
Art. 5
Centro di documentazione "Cultura della Legalità Democratica"
1. Il Centro di Documentazione sulla Criminalità Organizzata e i Poteri Occulti, istituito ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 , assume la nuova denominazione di "Centro di documentazione Cultura della Legalità Democratica".
2. Il Centro ha sede presso la Giunta regionale e costituisce strumento di raccolta e di diffusione ai cittadini e alle istituzioni di ogni documentazione utile al perseguimento delle finalità della presente legge. (18)

Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 4.

2 bis. Il Centro:
a) cura la gestione della documentazione, acquisita direttamente o ricevuta da soggetti pubblici e privati;
b) gestisce una banca dati sui fenomeni corruttivi e di infiltrazione mafiosa in Toscana;
c) sulla base dei dati forniti dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, cura la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della documentazione disponibile sui beni confiscati presenti in Toscana, con il proposito di facilitare la conoscenza dei beni e le azioni degli enti locali finalizzate al riutilizzo sociale;
d) svolge le altre attività individuate, in coerenza con le finalità della presente legge, con la deliberazione di cui al comma 3. (19)

Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 2, comma 1.

3. L’organizzazione e il funzionamento del Centro e le modalità di svolgimento delle sue attività sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale. (20)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 2, comma 2.

Art. 5 bis
Iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili(21)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 3.

1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative per il ricordo della strage di Via dei Georgofili, avvenuta il 27 maggio 1993. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Nell’anno 2023, trentesimo anniversario della strage di Via dei Georgofili, la Regione concede un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 20.000,00 all’Associazione familiari vittime strage di Via dei Georgofili APS, per la promozione di iniziative finalizzate al ricordo delle vittime, alla memoria degli eventi storici e giudiziari che hanno caratterizzato il periodo delle stragi mafiose e la risposta delle istituzioni, nonché alla promozione e alla diffusione dei valori della legalità, della solidarietà, della lotta alle mafie. Negli anni 2024 e 2025, all’Associazione è concesso un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 15.000,00 per anno, per la promozione di attività sulla memoria e sulla legalità. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione, in coerenza con le finalità della presente legge, del programma di attività dell’anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di concessione del contributo, l’associazione è tenuta a presentare una relazione sull’attività e sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l’associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per l’attività e per lo svolgimento delle iniziative, e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.
Art. 5 ter
Iniziative per la formazione e l’aggiornamento di amministratori pubblici (22)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 4.

1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti, proposti e realizzati dagli enti locali o dalle loro associazioni regionali maggiormente rappresentative, rivolti a dirigenti, funzionari e amministratori pubblici, per la formazione alla legalità e per l’aggiornamento sulle migliori esperienze di contrasto alla illegalità, di sensibilizzazione della società civile, di recupero all’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione concede un contributo straordinario fino a un massimo di euro 20.000,00 annui all’Associazione Regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana) per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti di cui al comma 1, anche in partenariato con enti locali, soggetti pubblici ed enti del Terzo settore. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione del programma di iniziative o dei progetti da realizzare dell’anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di concessione del contributo, l’ANCI Toscana è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l’associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per lo svolgimento delle iniziative e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.
Art. 5 quater
Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani(23)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 5.

1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti sui temi della legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 220.000,00 nell'anno 2023, e di euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (25)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 1.

, ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori, enti del Terzo settore di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l’attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste. Negli anni 2023 e 2024 tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall’Sito esternoarticolo 5 del d.lgs. 117/2017 , costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, quantunque non risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nei limiti massimi da essa stabiliti.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l’anno ’99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti ( l.r. 10.03.1999, n. 11)”.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l’anno 2023, fino ad un massimo complessivo di euro 260.000,00 per l'anno 2023 (26)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 2.

e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (24)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 6.

Art. 7
Abrogazione
1. La legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 "Provvedimenti in favore delle Scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti" e successive modificazioni è abrogata.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte ai sensi della legge di cui al comma precedente.
Art. 8
Norma transitoria

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 7.

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Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.