Menù di navigazione

Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999

Art. 7
Abrogazione
1. La legge regionale 27 ottobre 1994 n. 78 "Provvedimenti in favore delle Scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica alla lotta contro la criminalità organizzata e i poteri occulti" e successive modificazioni è abrogata.
2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte ai sensi della legge di cui al comma precedente.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.