Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999
Art. 5 ter
Iniziative per la formazione e l’aggiornamento di amministratori pubblici (22)
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti, proposti e realizzati dagli enti locali o dalle loro associazioni regionali maggiormente rappresentative, rivolti a dirigenti, funzionari e amministratori pubblici, per la formazione alla legalità e per l’aggiornamento sulle migliori esperienze di contrasto alla illegalità, di sensibilizzazione della società civile, di recupero all’uso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione concede un contributo straordinario fino a un massimo di euro 20.000,00 annui all’Associazione Regionale dei Comuni della Toscana (ANCI Toscana) per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti di cui al comma 1, anche in partenariato con enti locali, soggetti pubblici ed enti del Terzo settore. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione del programma di iniziative o dei progetti da realizzare dell’anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di concessione del contributo, l’ANCI Toscana è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l’associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per lo svolgimento delle iniziative e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.
Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.
Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.