Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999
Art. 5 quater
Iniziative per la promozione della cultura della legalità rivolte ai giovani(23)
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative e progetti sui temi della legalità, dell’impegno sociale, della cittadinanza attiva, rivolti alle studentesse e agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Toscana e, in generale, ai giovani toscani, anche al fine di favorire la partecipazione ai campi antimafia organizzati in Italia e in Toscana nei beni confiscati alla criminalità organizzata. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Negli anni 2023, 2024 e 2025, la Regione sostiene le iniziative e i progetti di cui al comma 1 mediante la concessione di contributi, complessivamente fino a un massimo di euro 220.000,00 nell'anno 2023, e di euro 180.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 (25), ai soggetti che ne sono promotori e realizzatori, enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 6 giugno 2016, n. 106 ).
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i termini, le modalità, gli adempimenti da svolgere per la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al comma 2, le spese ammissibili, la documentazione da presentare per l’attività svolta e le spese sostenute, i termini e le modalità per la revoca totale o parziale per mancato o incompleto svolgimento delle attività o per inadempimento delle prescrizioni previste. Negli anni 2023 e 2024 tra i soggetti beneficiari rientrano anche le associazioni, le organizzazioni e gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, le cui attività siano riconducibili a quelle di interesse generale previste dall’articolo 5 del d.lgs. 117/2017 , costituiti da almeno sei mesi dalla presentazione della domanda, quantunque non risultino iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).
4. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nei limiti massimi da essa stabiliti.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.
Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.
Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.