Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999
Art. 5 bis
Iniziative per ricordare la strage di Via dei Georgofili(21)
1. La Regione, nell’ambito delle finalità e delle attività di cui all’articolo 1, promuove e sostiene iniziative per il ricordo della strage di Via dei Georgofili, avvenuta il 27 maggio 1993. Le iniziative costituiscono parte del programma di attività definito ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
2. Nell’anno 2023, trentesimo anniversario della strage di Via dei Georgofili, la Regione concede un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 20.000,00 all’Associazione familiari vittime strage di Via dei Georgofili APS, per la promozione di iniziative finalizzate al ricordo delle vittime, alla memoria degli eventi storici e giudiziari che hanno caratterizzato il periodo delle stragi mafiose e la risposta delle istituzioni, nonché alla promozione e alla diffusione dei valori della legalità, della solidarietà, della lotta alle mafie. Negli anni 2024 e 2025, all’Associazione è concesso un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 15.000,00 per anno, per la promozione di attività sulla memoria e sulla legalità. Negli anni successivi il contributo può essere previsto con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 5, nel limite massimo da essa stabilito.
3. Il contributo di cui al comma 2 è concesso previa definizione, in coerenza con le finalità della presente legge, del programma di attività dell’anno di riferimento. Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’anno di concessione del contributo, l’associazione è tenuta a presentare una relazione sull’attività e sulle iniziative svolte e sulle spese sostenute entro il 31 dicembre dell’anno di concessione del contributo. Il contributo è revocato, in tutto o in parte, se l’associazione non presenta la relazione nel termine stabilito o le spese rendicontate sono inammissibili o inferiori al contributo concesso. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le spese ammissibili per l’attività e per lo svolgimento delle iniziative, e le altre disposizioni operative di attuazione del presente comma.
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.
Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.
Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.