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Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999

Art. 2
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). (11)

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 4.

5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili. (16)

Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7, art. 2.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 7.

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Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.