Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999
Art. 2
Funzioni di programmazione (6)
1. Le politiche di intervento di cui alla presente legge assumono come riferimento le linee di programmazione pluriennale contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) e quelle di aggiornamento annuale di cui al documento di economia e finanza regionale (DEFR) e alla relativa nota di aggiornamento, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ). (11)
5. La Giunta regionale definisce annualmente, con deliberazione, le attività di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili. (16)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.
Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.
Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.