Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999
Art. 1
Finalità e oggetto della legge
1. La Regione Toscana, al fine di contribuire all’educazione alla legalità, allo sviluppo della coscienza civile e democratica, alla pratica della democrazia e quindi alla lotta contro la criminalità organizzata, e diffusa, la mafia, il terrorismo e tutte le sue forme di finanziamento e sostentamento (12) e contro i diversi poteri occulti, attua interventi diretti e contribuisce al sostegno di iniziative di sensibilizzazione della società civile, con particolare riguardo ai giovani ed al sostegno per la vita sicura e solidale nella città.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene:
a) la raccolta e la diffusione delle informazioni a carattere bibliografico, documentario e statistico;
b) la realizzazione di indagini e ricerche effettuate in collaborazione con l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), con università o istituti di ricerca; (5)
c) la valorizzazione delle ricerche effettuate da laureandi attraverso le tesi di laurea o da giovani neolaureati attraverso progetti di particolare interesse nonché da associazioni costituite ai sensi di legge il cui statuto preveda attività di studio e ricerca nel settore oggetto della presente legge. (13)
d) la realizzazione di corsi di aggiornamento del personale docente e direttivo della scuola organizzati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca o dall’Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), dall'Ufficio scolastico regionale, da istituzioni scolastiche autonome o reti di scuole, dagli enti locali e di corsi di sensibilizzazione e aggiornamento per operatori sociali; (2)
e) la realizzazione di incontri e manifestazioni promossi da Enti locali, da Università e da Scuole, da Comitati e Associazioni costituite ai sensi di legge operanti nella lotta alla criminalità organizzata e da chiunque svolga attività di sensibilizzazione alla educazione alla legalità e allo sviluppo della coscienza civile e democratica e di promozione della lotta alla criminalità organizzata.
f) azioni tese a rendere sicura e solidale la vita nelle città.
3. Le attività di cui al comma 2 sono promosse dalla Regione tramite iniziative assunte direttamente o attraverso l’IRPET, università e istituti di ricerca oppure attraverso il finanziamento di progetti presentati da soggetti esterni e mediante la concessione di borse di studio. (14)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.
Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.
Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.