Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36
Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999
Art. 7
-Macchine irroratrici (3)
1. Le macchine irroratrici per la distribuzione dei diserbanti, dette barre, sono sottoposte a controllo diagnostico e taratura, al fine di garantire il contenimento dell'effetto deriva, la minima dispersione dei prodotti impiegati e la corretta distribuzione dei principi attivi.
2. Il controllo diagnostico e la taratura sono effettuate da officine abilitate aventi i requisiti definiti dal regolamento di attuazione del presente articolo.
3. L'abilitazione alle officine che effettuano il controllo diagnostico delle macchine irroratrici di cui al comma 1 è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale. (9)
4. Con il regolamento di cui al comma 2 sono definiti:
a) le tipologie delle macchine irroratrici soggette al controllo di cui al comma 1;
b) i tempi e le modalità per l' effettuazione del controllo di cui al comma 1;
c) le modalità per il rilascio dell' abilitazione e per il controllo delle officine abilitate.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.