Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36
Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999
Art. 5
- Tutela della risorsa idrica
1. Possono essere interessate dai trattamenti esclusivamente le aree site a non meno di 10 metri dalla sponda di fiumi, stagni e lagune, salvo nel caso di utilizzo di prodotti specificamente autorizzati per i quali in etichetta è espressamente consentito l’impiego nelle aree di cui sopra e distribuiti con macchine irroratrici dotate di dispositivi per caduta, per contatto o altri con effetto deriva della stessa grandezza.
2. Al fine della tutela della risorsa idrica si rinvia a quanto disciplinato dal
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), dalla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) nonché dagli articoli 93 e 94
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). (1)


Note del Redattore:
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