Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36
Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999
Art. 3
- Requisiti per l’utilizzo
1. I prodotti fitosanitari di cui all’art. 2 devono essere specificamente autorizzati dal Ministero della Sanità e possono essere utilizzati a condizione che siano rispettate tutte le prescrizioni contenute all’
art. 3 del DLgs 194/95 ;

2. L’impiego è consentito solo nel rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni riportate sull’etichetta appositamente approvata, con decreto di registrazione del Ministero della Sanità, per ogni preparato commerciale.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.