Legge regionale 10 luglio 1999, n. 36
Disciplina per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l’impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 9 luglio 1999
Art. 2
-Definizioni
1. Ai fini della presente legge vengono definiti come:
a) diserbanti i prodotti fitosanitari che combattono le piante indesiderate o impediscono la germinazione dei semi indesiderati, compresi i prodotti ad azione disseccante;
b) geodisinfestanti i prodotti fitosanitari che esplicano nel terreno un’azione specifica contro organismi nocivi alle piante coltivate;
c) trattamenti gli impieghi agricoli ed extra agricoli dei prodotti fitosanitari elencati ai precedenti punti a) e b);
d) impiego in ambito agricolo quello su terreni destinati alla coltivazione e loro pertinenze o direttamente su colture agricole e forestali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.