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Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11

Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999

Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l’anno ’99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti ( l.r. 10.03.1999, n. 11)”.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l’anno 2023, fino ad un massimo complessivo di euro 260.000,00 per l'anno 2023 (26)

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 2.

e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (24)

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45, art. 6.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 7.

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Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 2.

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Note soppresse.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 5.

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Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.

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Comma abrogato con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 2.

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 2 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.