Legge regionale 10 marzo 1999, n. 11
Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti.
Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima del 19 marzo 1999
Art. 6
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte per l’anno ’99 con i fondi stanziati in bilancio sul capitolo 920, la cui declaratoria è così modificata: "Provvedimenti a favore delle scuole, delle Università toscane e della società civile per contribuire, mediante l’educazione alla legalità e lo sviluppo della coscienza civile democratica, alla lotta contro la criminalità organizzata e diffusa e contro i diversi poteri occulti ( l.r. 10.03.1999, n. 11)”.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
2 bis. Agli oneri per le attività di cui agli articoli da 5 bis a 5 quater, inseriti dalla legge regionale di stabilità per l’anno 2023, fino ad un massimo complessivo di euro 260.000,00 per l'anno 2023 (26) e di euro 215.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio. (24)
Note del Redattore:
Lettera prima sostituita conl.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 5, ed ora così sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1.
Lettera prima sostituita con l.r. 9 maggio 2013, n. 23 , art. 1, ed ora così sostituita con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 1.
Comma prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 4, ed ora così sostituito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 2.
Comma inserito con l.r. 28 gennaio 2016, n. 7 , art. 4, poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, n. 45 , art. 2 , comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.