Menù di navigazione

Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima del 10 dicembre 1998

Capo III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE, TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
Art. 17
1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, all'articolo 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna;
c) le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.
Art. 18
- Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze
Art. 19
- Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione
1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all’art. 74 del decreto è riservato alla Regione l’esercizio delle relative funzioni.
Art. 20
1. Nella materia “inquinamento delle acque” di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:
a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti attuativi, ivi comprese le autorizzazioni di cui all' articolo 109 del medesimo d.lgs. 152/2006, anche relativamente agli interventi di cui all’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale.);
b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.);
c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
2. In materia di gestione degli invasi la Regione svolge:
a) le funzioni di cui all'articolo 114, comma 5, del d.lgs. 152/2006, come disciplinate dal decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell' articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);
b) le ulteriori funzioni di cui all' articolo 4 del d.m. ambiente 30 giugno 2004.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.
Art. 21
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.21, ed ora così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23, ed ora così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 1. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2005, n. 39 , art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 febbraio 2008, n.11 , art.2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 128.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2014, n. 14 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Periodo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 1, ed ora così sostituito conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 46.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.