Legge regionale 3 novembre 1998, n. 79
Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale. (1)
Bollettino Ufficiale n. 37, parte prima del 12 novembre 1998
Note del Redattore:
Il comma 1 dell'art. 68 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10 , così recita: “Salvo quanto previsto dall'articolo 65 , a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale), è abrogata
L'art. 65 della l.r. 12 febbraio 2010, n. 10, così recita: “ Art. 65 - Disposizioni attuative delle procedure
1. Per l’applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo III, la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva un regolamento per l’attuazione delle procedure di cui al capo III del medesimo titolo. 2. Nelle more dell’approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, tutte le vigenti disposizioni attuative approvate ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale), e si applica altresì il disposto dell’articolo 10, comma 2, della legge regionale 79/1998. 3. Per favorire l’ applicazione della legge e del regolamento di cui al presente articolo, la Giunta regionale predispone linee guida aventi carattere di supporto tecnico e di approfondimento interpretativo, e promuove lo svolgimento di specifiche attività di formazione. 4. Fino alla definizione con deliberazione della Giunta regionale di disposizioni attuative che individuino, in relazione alle procedure del presente titolo III, gli standard digitali per le domande e per la documentazione relativa, nonché le modalità della loro presentazione in via telematica all’autorità competente e alle amministrazioni interessate, le domande e la documentazione sono presentate in forma cartacea. Alle domande deve essere allegata anche una copia conforme in formato elettronico, su idoneo supporto, della documentazione presentata, ai fini della pubblicazione sul sito web dell’autorità competente. 5. Il regolamento di cui al comma 1, con riferimento ai progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3, qualora non ricadenti neppure parzialmente nelle aree o nei siti menzionati nell’articolo 43, comma 4, provvede, ove occorra, a determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato D, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.
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