Capo II
- CAVE DI PRESTITO PER OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE STATALE E REGIONALE
Art. 22
- Definizione e disciplina delle competenze regionali(11)
Abrogato.
Art. 23
- Progetto per l’individuazione dei siti di cava di prestito(11)
Abrogato.
Art. 24
- Richiesta di approvazione del progetto e di autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 25
- Autorizzazione alle indagini preliminari(11)
Abrogato.
Art. 26
- Nucleo di valutazione(11)
Abrogato.
Art. 27
- Approvazione del progetto ed autorizzazione(11)
Abrogato.
Art. 28
- Disposizioni di carattere eccezionale(11)
Abrogato.
Note del Redattore:
V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.