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Art. 6
- Forme associate
1. Entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale concernente la definizione dei livelli ottimali di esercizio, i Comuni stabiliscono, mediante apposita conferenza, le modalità d’esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1 dell’art. 5, provvedendo altresì alla costituzione del soggetto cui affidare l’esercizio delle funzioni stesse. Contestualmente i Comuni regolano i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, ed indicano le modalità con cui attuare le forme d i partecipazione e di concertazione con le formazioni sociali interessate e la tutela delle forme di rappresentanza degli utenti, al cui rispetto sono tenuti gli stessi soggetti costituiti.
2. La prima convocazione della conferenza, di cui al comma 1, è convocata entro 15 giorni dalla definizione dei livelli ottimali, dal Sindaco del Comune capoluogo di Provincia, qualora il livello ottimale coincida con la Provincia, ovvero dal Sindaco dei Comune con il più alto numero di abitanti negli altri casi. Nella prima seduta la conferenza determina le modalità procedurali per il funzionamento della conferenza stessa. Tale determinazione è assunta ai sensi dell’art. 14 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni.
3. Per i livelli ottimali per cui sia decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 il Consiglio regionale istituisce, entro i novanta giorni successivi, aziende aventi:
a) natura di ente pubblico economico, personalità giuridica e autonomia imprenditoriale;
b) un amministratore e un collegio dei sindaci revisori nominati da apposita conferenza dei Comuni interessati;
c) uffici decentrati in ogni capoluogo di Provincia non sede dell’azienda.
4. Il Consiglio regionale stabilisce inoltre, con lo stesso atto, le modalità del raccordo fra Comuni e l’azienda con particolare riferimento a:
a) piani annuali e pluriennali di attività, bilanci, regolamenti di organizzazione, organico del personale;
b) forme di controllo da parte dei Comuni dell’ambito sull’attività dell’azienda;
c) forme di finanziamento.
5. Il Consiglio regionale stabilisce i termini per la nomina, da parte dei Comuni, degli organi dell’azienda e i relativi poteri sostitutivi regionali in caso di inosservanza dei termini stessi.

Note del Redattore:

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V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."

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Rubrica così modificata con l.r. 23 dicembre 1998, n. 98 , art.unico.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 38.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.