Art. 5
- Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni
1. Le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP già in proprietà dei comuni e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’art. 3, comma 1, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni sono esercitate dai Comuni stessi in forma associata nei livelli ottimali di esercizio, individuati con la procedura di cui al presente articolo. I Comuni gestiscono le altre funzioni di cui all’art. 4 preferibilmente in forma associata, nel rispetto del principio di economicità e dei criteri di efficienza ed efficacia.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce una proposta dei livelli ottimali di esercizio e la sottopone al parere dei Comuni ed alla concertazione con la delegazione rappresentativa dell’associazione regionale dei Comuni.
3. Il procedimento di concertazione, che acquisisce anche i pareri dei singoli Comuni si svolge in novanta giorni, trascorsi i quali la Giunta regionale, anche in assenza dell’intesa con la delegazione rappresentativa dell’associazione regionale dei Comuni, propone al Consiglio regionale, che delibera entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta della Giunta regionale, la individuazione dei livelli ottimali di esercizio.
4. Il livello ottimale di esercizio, individuato secondo le disposizioni dei commi 2 e 3, deve garantire il principio di economicità nella gestione, il rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia e non può’ essere inferiore al livello provinciale, con la sola eccezione della provincia di Firenze, all’interno della quale possono essere individuati due livelli, di cui uno corrispondente al territorio del Circondario dell’Empolese Valdelsa, istituito con la Legge regionale 29 maggio 1997, n. 38 "Istituzione del Circondario dell’Empolese Valdelsa quale circoscrizione di decentramento amministrativo" e l’altro corrispondente al restante territorio provinciale. (4) Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.