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Art. 2
- Funzioni e compiti della Regione
1. La Regione svolge le seguenti funzioni e compiti rispondenti ad esigenze di carattere unitario:
a) determina linee di intervento e gli obiettivi di settore;
b) definisce i piani e i programmi di intervento e le modalità di erogazione delle risorse;
c) definisce le modalità di incentivazione, anche finanziaria;
d) definisce gli indirizzi per l’individuazione delle tipologie di intervento;
e) determina i limiti di reddito e i requisiti soggettivi necessari per l’accesso ai benefici;
f) definisce gli indirizzi per la determinazione dei criteri di assegnazione e di gestione degli alloggi di edilizia residenziale destinati al diritto alla casa, nonché per la fissazione dei relativi canoni;
g) determina i requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi, nonché i limiti massimi di costo in misura eventualmente superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994 (Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata), qualora ciò derivi dall’applicazione del vigente prezzario dei lavori della Toscana. Con deliberazione della Giunta regionale sono dettate disposizioni attuative della presente lettera; (8)

Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

h) definisce i criteri per la ripartizione dei finanziamenti tra le varie categorie degli operatori;
i) verifica e controlla, anche in forma sostitutiva, nei casi previsti dai programmi, l’attuazione dei programmi stessi, la congruità dei costi, l’utilizzazione delle risorse finanziarie;
j) definisce indirizzi relativi alle modalità di sostegno finanziario per favorire l’accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari più disagiati;
k) determina, sentiti i Comuni, le procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo;
l) opera per l’acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa.
2. La Regione assicura il concorso e la partecipazione dei soggetti istituzionali interessati e delle formazioni sociali alle scelte in materia di politiche per il diritto alla casa. A tal fine il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, contestualmente alla deliberazione di cui all’art. 5, comma 3, dispone in merito alla costituzione di un organismo consultivo regionale e ne disciplina le competenze.
2 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all’indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale). (5)

Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.


Note del Redattore:

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V. BU 23 novembre 1998, n. 37 Avviso sulla decorrenza: " Si comunica che, ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione e degli Enti locali delle funzioni disciplinate dalla legge suddetta e ricomprese fra quelle conferite alla Regione ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , al la emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che tale decorrenza determineranno."

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Rubrica così modificata con l.r. 23 dicembre 1998, n. 98 , art.unico.

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 67 , art. unico.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 6.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 7.

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Articolo abrogato con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 38.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 aprile 2023, n. 18, art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.