Art. 16
2. L'affidamento dei servizi avviene per lotti determinati preventivamente da parte dell'ente competente che individua inoltre, ai fini dell' articolo 18, comma 2, del d.lgs. 422/1997 , con riferimento a ciascun lotto: a) il personale da trasferire;
b) la rete dei servizi minimi ed aggiuntivi e le relative risorse finanziarie;
c) gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali, essenziali per l'effettuazione del servizio;
d) la struttura tariffaria.
3. Sono classificabili beni essenziali:
a) il materiale rotabile ed i veicoli adibiti al trasporto;
b) le infrastrutture di via;
d) le officine, nel caso di servizi a guida vincolata e negli altri casi stabiliti con la definizione dei lotti di gara;
e) le aree destinate a servizi di stazione ferroviaria;
g) gli impianti di fermata.
4. L 'individuazione dei beni essenziali è effettuata nell'ambito delle tipologie di cui al comma 3, in relazione alla situazione specifica di ciascun lotto, al fine di assicurare condizioni di effettiva concorrenza fra le imprese.
5. Il bando di gara prevede l'obbligo per l'aggiudicatario di acquisire i beni di cui al comma 2 lettera c). Il trasferimento avviene a titolo di proprietà o ad altro titolo, sulla base delle indicazioni del gestore uscente, espresse almeno dodici mesi prima della scadenza del contratto, su richiesta dell'ente competente.
6. La Giunta regionale approva, tenendo conto delle diverse modalità di esercizio, schemi tipo degli atti di gara e del contratto di servizio, che possono essere adottati, con i necessari adeguamenti, da parte degli enti locali.
7. La Giunta regionale individua altresì le clausole essenziali degli atti di gara e del contratto di servizio, inderogabili ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), al fine di garantire omogeneità di trattamento sul territorio regionale per quanto riguarda in particolare:
a) i livelli minimi di qualità del servizio;
c) le modalità di svolgimento delle gare, ivi compresi i requisiti di ammissione, gli elementi di valutazione e le previsioni concernenti il subappalto e la manutenzione dei beni mobili;
d) la gestione dei contratti di servizio;
e) l'impegno alla piena attuazione delle determinazioni definite ai sensi dell'articolo 18 bis, comma 2.
9. Nel caso in cui l'affidamento dei servizi da realizzare su infrastruttura di trasporto costituisca oggetto di concessione di lavori pubblici, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modifiche, le disposizioni della presente legge si applicano per quanto non in contrasto con la disciplina di cui alla medesima l.109/1994 . 10. Nel caso in cui l'infrastruttura di trasporto sia parzialmente realizzata tramite concessione di lavori pubblici, i servizi di trasporto afferenti l'infrastruttura e quelli correlati svolti con altre modalità, possono essere affidati attraverso la medesima concessione, al fine di garantire l'unitarietà della gestione. Per i servizi correlati il limite di cui al comma 2 può essere elevato fino a coincidere con la durata residua della concessione.