Menù di navigazione

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. (197)

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 28 maggio 1998

Art. 17
- Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia
1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale.
2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all’ Sito esternoarticolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l’attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nel piano regionale (173 bis)

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 12.

(259)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 19.

, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale ai fini di soddisfare il fabbisogno di gestione del recupero energetico secondo gli obiettivi posti dallo stesso piano regionale ricorrendo in questo senso all’offerta resa disponibile dal sistema industriale. (174)

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61, art. 12.

(65)

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61, art. 12.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 1998, n. 34 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 5. Il comma è stato poi sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12, comma 2, della l.r. 87/2009, sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17). Infine il comma è stato così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, poi modificato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14. Infine comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6, e poi comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 10, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 12, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 13, poi sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 23, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 16, poi sostituito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , e con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 43, ed ora così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 51.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 26 luglio 2002, n.29 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 171, ed ora così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 11 , comma 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 174.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 175.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato aggiunto con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 10, ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2005, n. 70 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 5, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 6, poi sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 8 maggio 2006, n. 16 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 42.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 44.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 ,, art. 45.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 7, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 8, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 9, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 14, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 19, ed ora così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, ed ora così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole abrogate con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21, poi comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 22 novembre 2007, n. 61 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 27 dicembre 2007, n. 69 , art. 24.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato rinominato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 46.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 art.1

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art.2

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 5

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 7

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 9 novembre 2009, n. 67 , art. 8

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 15 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La rubrica è stata sostituita, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, in base a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , al momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato abrogato, come previsto dall'art. 16, comma 3, della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 son stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il comma è stato sostituito, come previsto dall'art. 16 della l.r. 29 dicembre 2009, n. 87 , nel momento in cui l'atto costitutivo e lo statuto, di cui all'art.12 comma 2 della l.r. 87/2009 , sono stati iscritti nel registro delle imprese (art. 17).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 3 marzo 2010, n. 28 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 126.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 3, poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 11, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14, ed ora così sostituito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 5 agosto 2011, n. 41 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 75.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 58.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2011, n. 69 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 27 marzo 2012, n. 12 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 108.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 48, e poi articolo abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 52.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 53.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 54, ed ora abrogato conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 35.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Allegato così sostituito con l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per la vigenza dell'articolo 30 bis, 30 quater comma 2 e dell'allegato A della presente legge si veda l'articolo 68 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 77 . Il testo precedente alle modifiche introdotte con la l.r. 77/2012 è visibile dalla multivigenza.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 33 , art. 1, ed ora abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 50.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2024, n. 35, art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo prima sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 3, e poi articolo così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9, ed ora così sostituito con l.r. 2 agosto 2024, n. 35, art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , Capo III (Disposizioni transitorie e finali).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

198. Articolo abrogato con l.r. 28 ottobre 2014, n. 61 , art. 31.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 29 dicembre 2014, n. 86 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola soppressa con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 19.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 24 febbraio 2016, n. 15 , art. 55.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“è stabilito per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in euro 18,00 per tonnellata”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data le parole sono le seguenti:

“sono soggetti all’imposta di euro 12,00 per tonnellata”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 29 luglio 2016, n. 45 , art. 3, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Sino a tale data il testo del comma è il seguente:

“ 3. L’aliquota di cui al comma 2, si applica a decorre dal 1° gennaio 2012.”.
Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 34.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70 , art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 129 del 16 aprile 2019 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana 3 marzo 2015, n. 22, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana 18 maggio 1998, n. 25, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti e accertamento delle relative violazioni, e di verifica e controllo dei requisiti previsti per l’applicazione delle procedure semplificate.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Con la Sito esternostessa sentenza la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lettera d), numero 1, della legge della Regione Toscana n. 22 del 2015, e dell’articolo 5, comma 1, lettere e) e p) della legge della Regione Toscana n. 25 del 1998, nella parte in cui attribuiscono alla Regione Toscana le competenze già esercitate dalle Province in materia di controllo e verifica degli interventi di bonifica e monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento all’art. 117, comma secondo, lettere p) e s), della Costituzione.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

. Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 11 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

247bis.Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 12 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 17 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 5 art. 18 , comma 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 art. 18 , comma 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2024, n. 35, art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituita con l.r. 2 agosto 2024, n. 35, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.