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Legge regionale 29 dicembre 1998, n. 101

Modifiche ed integrazioni alla LR 4 aprile 1995, n. 36 : "Interventi finanziari a favore dell’artigianato e disciplina dell’associazionismo artigiano di garanzia".

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima dell' 8 gennaio 1999

Art. 9
1. I contributi concessi dalla Regione Toscana per l’attività di garanzia alla data del 31.12.1998 costituiscono risorse disponibili ma non divisibili tra i soci di Artigiancredito Toscano per l’attività di garanzia.
2. Artigiancredito Toscano entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a adeguare il proprio statuto a quanto prescritto dal comma 1 nonché alle direttive di cui all’art. 5.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo degli articoli è riportato in modifica alla 1. l.r. 4 aprile 1995, n. 36 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.