Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91
Norme per la difesa del suolo.(1)
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21 dicembre 1998
Titolo V
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 17
- Bacini interregionali (2)
1. Per i Bacini interregionali l’organizzazione delle Autorità di Bacino, le procedure di formazione, l’efficacia dei Piani di Bacino, la programmazione degli interventi di attuazione sono disciplinati da atti d’intesa con le altre Regioni interessate, approvati con atto amministrativo del Consiglio regionale.
2. Per l’utilizzazione dei fondi a disposizione dell’Autorità di bacino il segretario generale opera quale funzionario delegato ai sensi dell’art. 2, lett. c), della legge regionale n. 14/1997 .
ALLEGATO A
- Delimitazione Ambiti Territoriali di Difesa del Suolo e Bacini Regionale (Legge 183/1989)
Note del Redattore:
L'articolo 26 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , così recita:
“Art. 26 Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.3. L’articolo 17 della l.r. 91/1998 è abrogato a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.