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Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91

Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21 dicembre 1998

Titolo III
- PIANI DI BACINO
Art. 7
1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque.
2. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali di Coordinamento di cui alla l.r. 1/2005 (6)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 14.

, nonché dai Piani dei parchi nazionali e regionali.
3. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all’aggiornamento del bilancio idrico nonché alla adozione delle misure per la pianificazione dell’economia idrica in attuazione dell’articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (6)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 14.

.
5. Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrizionale nonché la programmazione temporale degli interventi e le relative necessità finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo.
6. Il Piano di Bacino può essere redatto e aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica, in attuazione dell’Sito esternoart. 17, comma 6 ter, della legge 183/1989 (8)

Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 14.

.
Art. 8
1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della l.r. 1/2005.
Art. 9
1. Il Piano di Bacino individua le prescrizioni alle quali dovranno adeguarsi gli strumenti di programmazione e pianificazione economica e territoriale e di settore, individuando modalità di coordinamento dei piani esistenti.
2. Il Piano di Bacino stabilisce inoltre i termini entro cui gli Enti competenti devono procedere all’adeguamento dei piani di cui al comma 1.
3. In attesa dell’adeguamento dei piani e dei programmi di cui ai commi 1 e 2, il Piano di Bacino individua specifiche norme vincolanti immediatamente gli Enti pubblici ed i privati al fine di salvaguardare l’efficacia del Piano di Bacino stesso.
4. Decorsi i termini stabiliti dal Piano di Bacino per l’adeguamento degli strumenti di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l’Ente inadempiente a provvedere entro 180 giorni. Trascorso inutilmente il termine assegnato, la Giunta regionale si sostituisce all’Ente inadempiente.
Art. 11
1. In attesa dell’approvazione del Piano di Bacino, la Giunta regionale, sentita la Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all’articolo 12 sexies, comma 4 bis (11)

Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77, art. 16.

, approva misure di salvaguardia.
2. Le misure di salvaguardia, pubblicate sul BURT, sono vincolanti dalla pubblicazione e restano in vigore fino all’approvazione del Piano di Bacino e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.
3. In caso di mancata attuazione o di inosservanza delle misure di salvaguardia da parte degli Enti interessati e qualora da ciò possa derivare un grave danno al territorio, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, diffida l’Ente inadempiente ad adempiere entro congruo termine da indicarsi nella diffida medesima. Decorso inutilmente detto termine adotta con ordinanza cautelare, previa delibera della Giunta regionale, le necessarie misure provvisorie di salvaguardia, anche a carattere inibitorio di opere, di lavori o di attività antropiche, dandone comunicazione agli Enti interessati.

Note del Redattore:

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Legge abrogata con l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , art. 26.

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L'articolo 26 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , così recita:

“Art. 26 Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.
3. L’articolo 17 della l.r. 91/1998 è abrogato a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.
4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 13.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Parole soppresse con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 24 dicembre 2013, n. 77 , art. 16.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.