Legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91
Norme per la difesa del suolo.(1)
Bollettino Ufficiale n. 43, parte prima, del 21 dicembre 1998
Art. 7
- Piani di Bacino. Contenuti (2)
1. Il Piano di Bacino costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e la programmazione degli interventi diretti alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed alla corretta gestione del ciclo integrato delle acque.
2. Il Piano di Bacino acquisisce e concorre a formare il quadro conoscitivo organizzato ed aggiornato della programmazione e pianificazione economica e territoriale costituite dal Programma Regionale di Sviluppo, dal Piano di Indirizzo Territoriale e dai Piani territoriali di Coordinamento di cui alla l.r. 1/2005 (6), nonché dai Piani dei parchi nazionali e regionali.
3. Il Piano di Bacino provvede alla definizione e all’aggiornamento del bilancio idrico nonché alla adozione delle misure per la pianificazione dell’economia idrica in attuazione dell’articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (6).
5. Il Piano di Bacino deve contenere il quadro progettuale e prescrizionale nonché la programmazione temporale degli interventi e le relative necessità finanziarie, oltre al quadro conoscitivo e informativo.
6. Il Piano di Bacino può essere redatto e aggiornato anche per sottobacini o per stralci relativi alla regimazione idraulica, in attuazione dell’art. 17, comma 6 ter, della legge 183/1989 (8).
Note del Redattore:
L'articolo 26 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 80 , così recita:
“Art. 26 Abrogazioni1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, la legge 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto.3. L’articolo 17 della l.r. 91/1998 è abrogato a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del d.lgs. 152/2006.4. Delle abrogazioni di cui ai commi 2 e 3, è data comunicazione mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.