Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
- Oggetto
1. La presente legge, in attuazione dell’
art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dello stesso articolo, definisce l’attribuzione agli enti locali e la disciplina generale, ivi compresa l’individuazione delle competenze riservate alla Regione, delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia, risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 , recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione
del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ".
2. La presente legge si conforma all’ordinamento regionale toscano delle autonomie regionali definito dalla
legge regionale 19 luglio 1995, n. 77 (Sistema delle autonomie in Toscana: poteri amministrativi e norme generali di funzionamento), secondo i principi di cui alla
legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali).
Art. 2
- Forme di raccordo e processi di concertazione
Art. 3
- Funzioni riservate alla Regione
1. Nelle materie di cui alla presente legge, sono riservate alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all’attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) l’attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle altre normative attuative della medesima;
1 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all’indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale). (6) Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1, art.18.
Art. 4
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi dell’art. 3 sono conferiti alle Provincie ed ai Comuni, secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
2. Ogni funzione amministrativa eventualmente non individuata dalla presente legge e non riservata alla Regione ai sensi dell’art. 3, è attribuita alle Province. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
- Esercizio associato delle funzioni
Art. 6
- Poteri sostitutivi
1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell’
art. 118, comma 1, della Costituzione , la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:
a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l’esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.
2. Ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta regionale,
(25) Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53, art. 17
preso atto dell’inadempienza, diffida l’ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lett. a), la Giunta regionale si sostituisce all’ente inadempiente; negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione.
3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge attribuiscono al Comitato Regionale di controllo, su segnalazione della Giunta regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.
4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d’urgenza previsti dalla legislazione vigente.
Art. 7
- Attribuzione delle risorse
1. Successivamente all’emanazione dei provvedimenti di cui all’
art. 7 della legge 59/1997 , che individuano i beni e le risorse statali ivi compreso il personale oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali i beni e le risorse idonei a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.
2. La decorrenza dell’esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l’effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al comma 1.
Art. 8
- Ambito di applicazione
Capo II
URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Art. 9
- Disciplina generale delle funzioni
1. Nella materia "urbanistica e pianificazione territoriale" di cui agli artt. 53 e seguenti del decreto è riservata alla Regione l’individuazione delle zone sismiche.
2. Le altre funzioni e compiti della Regione e degli enti locali in materia di urbanistica e pianificazione territoriale sono disciplinati dalla
legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio), come modificata dalla presente legge.
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Capo III
PROTEZIONE DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE, TUTELA DELL’AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI
Art. 17
1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, all'articolo 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:
a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
b) le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna;
c) le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all’entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.
Art. 18
- Attività a rischio di incidente rilevante. Riparto di competenze
Art. 19
- Aree ad elevato rischio di crisi ambientale. Funzioni della Regione
1. In ordine alle "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" di cui all’art. 74 del decreto è riservato alla Regione l’esercizio delle relative funzioni.
Art. 20
1. Nella materia “inquinamento delle acque” di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:
b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.); c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano). 2. In materia di gestione degli invasi la Regione svolge:
b) le ulteriori funzioni di cui all' articolo 4 del d.m. ambiente 30 giugno 2004.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale. Art. 21
1. La Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo in materia di tutela della qualità dell’aria non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia.
Capo IV
VIABILITÀ
Art. 22
- Funzioni della Regione
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
d) la determinazione dei criteri relativi alla fissazione dei canoni per le licenze, le autorizzazioni, e le concessioni, nonché per l’esposizione di pubblicità lungo o in vista delle autostrade e strade regionali;
e) la individuazione degli ambiti territoriali entro i quali l’esposizione di pubblicità è vietata o limitata, ai fini della tutela del paesaggio;
f) la concessione di costruzione e esercizio di autostrade e strade regionali, ivi compresa la determinazione delle tariffe;
2. La Regione provvede alla individuazione della rete autostradale e stradale regionale e provinciale, a seguito del trasferimento di cui all’art. 101 del decreto, con deliberazione del Consiglio regionale, sentite le Province. Con la stessa deliberazione si provvede al trasferimento al demanio provinciale delle strade attribuita alla competenza delle Province, attribuendo alle medesime le risorse necessarie entro i limiti dei trasferimenti ricevuti dallo Stato.
3. La Regione promuove accordi di programma con le altre regioni interessate ai fini del coordinamento degli interventi sulle strade interregionali.
a) le modalità per la determinazione della quota regionale dei proventi incassati dai soggetti accertatori delle sanzioni;
Art. 23
1. Nella materia "viabilità" di cui agli artt. 97 e seguenti del decreto,
ferme restando le competenze comunali per le strade vicinali,(4) Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40, art.1.
sono attribuite alle Province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non delegate alle Province medesime ai sensi del comma 3, in particolare:
b) la classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali. Alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali si provvede d’intesa con i comuni interessati. Qualora l’intesa non venga raggiunta entro 6 mesi dall’inizio del procedimento, alla classificazione, declassificazione e dismissione delle strade comunali provvede la Regione. (5) Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40, art.1.
3. Sono delegate alle Province le funzioni concernenti le strade regionali attribuite agli enti proprietari delle strade dalla legislazione vigente.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 4 ter, (80) Parole inserite con l.r. 6 dicembre 2017, n. 68, art. 2.
i proventi derivanti dall’esercizio di tali funzioni sono destinati alle ulteriori spese di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale e, per una somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, in proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle medesime. (57)Periodo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 9.
3 ter. Entro il mese di marzo di ogni anno, le province e la Città metropolitana di Firenze comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l’anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento. (58) Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 9.
3 quater. Le somme non utilizzate entro l’anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50 per cento, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50 per cento è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, anche su proposta della Città metropolitana di Firenze o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3. (58) Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82, art. 9.
Art. 24
- Disposizioni procedurali in materia di viabilità
1 bis. In coerenza con l'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), (64) Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 6.
la Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011 , definisce le azioni specifiche e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere. 45) Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 3.
1 ter. Qualora per la costruzione di nuove strade regionali o di interventi sulla viabilità di competenza della Regione, previsti negli atti di programmazione di cui ai commi 1 e 1bis, siano necessarie variazioni o integrazioni agli atti di governo del territorio, l'approvazione del progetto definitivo in sede di conferenza di servizi, indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) è data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti locali interessati. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Le varianti agli atti di governo del territorio sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). (83) Parole aggiunte con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 51.
La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti. (81) Comma inserito con l.r. 3 luglio 2018, n. 33, art. 1.
3 bis. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ) (56) Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2, art. 3.
, gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione nell’ambito del monitoraggio del PRIIM di cui all’ articolo 4, comma 2, della l.r. 55/2011 . (46) Comma aggiunto con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 8.
Capo V
OPERE PUBBLICHE
Art. 25
1. Nella materia "opere pubbliche" di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione le seguenti funzioni:
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e di banchine attrezzate, nonché l'escavazione e l'approfondimento dei fondali.
3. Sono trasferite alle province le funzioni statali delegate alla Regione nella materia delle opere pubbliche di cui agli articoli 93 e seguenti del decreto.
4. Sono attribuite ai comuni, che possono esercitarle anche in forma associata, tutte le funzioni non espressamente riservate alla Regione e non trasferite alle province ai sensi del comma 3, ivi comprese le funzioni concernenti le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, quelle che attengono alla realizzazione di nuove opere delle aree a terra, degli specchi acquei, dei fondali e delle infrastrutture nei porti e il ripristino di edifici privati danneggiati da eventi bellici, nonché l'edilizia di culto.
8. La Regione promuove l’esercizio coordinato delle funzioni proprie e di quelle trasferite agli enti locali tramite appositi accordi e convenzioni.
Capo VI
TRASPORTI
Art. 26
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
Art. 27
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), ai sensi del presente articolo. 2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.
6. Sono attribuite alle autorità di ambito di cui alla l.r. 81/1995 , le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole. 7. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 6, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.
Art. 27 bis
- Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale
Art. 27 ter
- Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili
Art. 27 quater
1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione di tramvie e funicolari destinate al servizio di trasporto pubblico di competenza comunale (86) Parole inserite con l.r. 13 settembre 2024, n. 36, art. 2.
, i comuni procedono all’approvazione dei progetti definitivi delle opere, previa acquisizione del parere della Regione e della provincia, finalizzato alla verifica di coerenza dei progetti stessi rispetto agli atti della relativa programmazione. 2. Il parere regionale di cui al comma 1, è vincolante in presenza di contributi regionali, anche a seguito di trasferimenti da programmi comunitari o nazionali, per la realizzazione o gestione delle opere.
Capo VII
ENERGIA
Art. 28
1. Nella materia “energia”, comprensiva delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo, non riservate dalla normativa nazionale, in conformità al titolo V della Costituzione , allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia. Art. 29
Abrogato.
Capo VIII
PROTEZIONE CIVILE
Art. 30
- Funzioni della Regione
Art. 31
- Funzioni delle Province
Art. 32
- Riordino della normativa
Art. 32 bis
1. Agli oneri derivanti dall’articolo 25 comma 5, stimati in euro 2.100.000,00 per l’anno 2009, euro 2.000.000,00 per l’anno 2010 ed euro 1.900.000,00 per l’anno 2011, si fa fronte con le risorse stanziate sull’unità previsionale di base (UPB) 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese correnti” del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009 – 2011.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
3. Gli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione agli investimenti infrastrutturali di cui all’articolo 25, comma 6, sono definiti sulla base degli stanziamenti previsti nel bilancio regionale.
Capo IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 33
- Rinvii