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Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

Capo VI
TRASPORTI
Art. 26
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono riservate alla Regione:
a) l’estimo navale;
a bis) la progettazione, costruzione, manutenzione delle vie navigabili di interesse regionale; (67)

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 8.

a ter) la vigilanza e controllo della funzionalità e della circolazione dei natanti; (68)

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 8.

a quater) l’ ispettorato di porto per le vie navigabili di interesse regionale e locale; (69)

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 8.

(76)

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 46.

a quinquies) l’individuazione, su proposta dei comuni, delle vie fluviali e dei laghi di interesse locale ai fini della navigabilità; (70)

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 8.

a sexies) le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa-Livorno denominato “Navicelli” nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Livorno; (71)

Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 8.

b) l’individuazione, nell’ambito del PIT di cui all’articolo 48 della l.r. 1/2005 , degli aeroporti di interesse regionale.
b bis) la classificazione, ai fini della programmazione nell'ambito del PRIIM di cui alla l.r. 55/2011 , degli aeroporti di interesse regionale. (51)

Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55, art. 10.

1 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera a sexies), la Regione promuove forme di collaborazione con l'Autorità portuale di Livorno. (72)

Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 8.

Art. 27
1. Nella materia "trasporti" di cui agli articoli 102 e seguenti del decreto sono attribuite alle province tutte le funzioni non riservate alla Regione o non attribuite ai comuni o alle autorità di ambito di cui alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”), ai sensi del presente articolo.
2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, sono attribuite alle province le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per le costruzioni entro la fascia di rispetto dalle linee e infrastrutture di trasporto diverse da strade ed autostrade regionali.
3. Fatte salve le funzioni in materia di porti regionali per i quali è istituita l'Autorità portuale regionale di cui alla legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/22 05 ). (53)

Parole aggiunte con l.r. 28 maggio 2012, n. 23, art. 26.

Sono attribuite ai comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale.
3 bis) Sono attribuite ai comuni le funzioni relative alla progettazione, costruzione e manutenzione delle vie navigabili di interesse locale. (73)

Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 9.

4. Sono attribuite al Comune di Pisa le funzioni amministrative riguardanti la navigazione sul canale Pisa - Livorno denominato “Canale Navicelli” sul tratto ricadente nel territorio comunale e sul tratto dell’Arno dalla città di Pisa alla foce. (74)

Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18, art. 9.

5. Resta fermo il regime relativo all’invaso di Bilancino previsto dalla legge regionale 18 marzo 2014, n. 14 (Invaso di Bilancino. Trasferimento della proprietà. Disposizioni conseguenti). (55)

Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2014, n. 14, art. 5.

6. Sono attribuite alle autorità di ambito di cui alla l.r. 81/1995 , le funzioni concernenti il rifornimento idrico delle isole.
7. Gli impianti realizzati sulle isole per la produzione di acqua ad uso potabile, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 6, fanno parte del servizio idrico integrato e appartengono al demanio del comune territorialmente competente, che li conferisce in uso e gestione al gestore del servizio idrico integrato per la fornitura di acqua ad uso potabile; il gestore si assume gli oneri conseguenti.
Art. 27 bis
- Funzioni delle province sulle vie navigabili di interesse regionale e locale
Art. 27 ter
- Disposizioni transitorie in materia di porti e vie navigabili
Art. 27 quater
- Disposizioni particolari in materia di tramvie e funivie (39)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 128.

1. Nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti la realizzazione di tramvie e funicolari destinate al servizio di trasporto pubblico di competenza comunale (86)

Parole inserite con l.r. 13 settembre 2024, n. 36, art. 2.

, i comuni procedono all’approvazione dei progetti definitivi delle opere, previa acquisizione del parere della Regione e della provincia, finalizzato alla verifica di coerenza dei progetti stessi rispetto agli atti della relativa programmazione.
2. Il parere regionale di cui al comma 1, è vincolante in presenza di contributi regionali, anche a seguito di trasferimenti da programmi comunitari o nazionali, per la realizzazione o gestione delle opere.

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

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Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30 , art.19.

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Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.18.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.19.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.21, ed ora così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Lettera prima sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23, ed ora così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 1. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 21 febbraio 2008, n.11 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 4 novembre 2011 , n. 55 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 128.

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Periodo aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Parole aggiunte con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 26.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2014, n. 14 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 1, ed ora così sostituito conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 63 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.