Art. 26
- Riparto delle competenze
1. La Regione Toscana, anche in concorso con lo Stato, con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, le Camere di Commercio, programma e realizza politiche ed attività di animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori produttivi dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, della piccola e media impresa industriale, commerciale e del turismo.
a) all’organizzazione ed alla partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire l’incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
b) alla promozione ed al sostegno finanziario, tecnico-economico ed organizzativo di iniziative di investimento, di cooperazione e partenariato commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;
c) allo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri Paesi dei prodotti-agroalimentari locali;
d) alla promozione degli investimenti esteri in Toscana;
e) alla promozione ed al sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, come individuati dagli articoli 1 e 2
della legge 21 febbraio 1989, n. 83 recante "Interventi a sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali, artigianali";
3. Sono attribuite alle Province le funzioni attinenti all’assegnazione degli incentivi finanziari relativi alle attività di sostegno di cui alle lettere e), f), g) del comma 2.