Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di artigianato, industria, fiere e mercati, commercio, turismo, sport, internazionalizzazione delle imprese e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .(1)
1. È istituito il Fondo unico regionale per l’industria nel quale confluiscono le risorse statali di cui all’art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 112/1998 e tutte le ulteriori risorse comunque destinate ad interventi di sostegno di qualunque genere per l’industria.
2. La destinazione delle risorse del Fondo unico è determinata dal piano regionale di cui all’art. 8 comma 3, della presente legge, nel rispetto dei criteri e delle eventuali quote minime per specifiche finalità di cui all’art. 19, comma 8, del D.Lgs. n. 112/1998 .
V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".