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Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998

Art. 20
1. Nella materia “inquinamento delle acque” di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto, la Regione, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla Provincia, ed in particolare:
a) le funzioni amministrative e di pianificazione attribuite alle regioni dalla Sito esternoparte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e relativi decreti attuativi, ivi comprese le autorizzazioni di cui all' Sito esternoarticolo 109 del medesimo d.lgs. 152/2006 , anche relativamente agli interventi di cui all’Sito esternoarticolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale.);
b) le funzioni in materia di qualità delle acque di balneazione attribuite alle regioni dal Sito esternodecreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 (Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.);
c) le funzioni in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano attribuite alle regioni dal Sito esternodecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
2. In materia di gestione degli invasi la Regione svolge:
a) le funzioni di cui all'Sito esternoarticolo 114, comma 5, del d.lgs. 152/2006 , come disciplinate dal decreto del Ministro dell’ambiente e del territorio 30 giugno 2004 (Criteri per la redazione dei progetti di gestione degli invasi, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 , e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo);
b) le ulteriori funzioni di cui all' articolo 4 del d.m. ambiente 30 giugno 2004.
3. La Giunta regionale approva, con deliberazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.m. ambiente 30 giugno 2004, disposizioni tecniche per gli sbarramenti non soggetti al regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta), indicando criteri che tengano conto, oltre che degli usi e delle dimensioni, della eventuale relazione con le aree soggette a tutela e dei siti di importanza regionale.

Note del Redattore:

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V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso Sito esternodecreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’Sito esternoarticolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".

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Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 16 gennaio 1995, n. 5 .

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Articolo abrogato con l.r. 20 marzo 2000, n.30 , art.19.

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Frase aggiunta con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Lettera così sostituita con l.r. 22 marzo 2000, n.40 , art.1.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.18.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.19.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.21, ed ora così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Lettera abrogata con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Comma così sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.22.

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Rubrica così sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Lettera prima sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23, ed ora così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Comma aggiunto con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 1. La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

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Nota soppressa.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.

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Note soppresse.

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Parole soppresse con l.r. 31 ottobre 2001, n. 53 , art. 17

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Note soppresse.

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Comma aggiunto con l.r. 21 febbraio 2008, n.11 , art.2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 3.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 4 novembre 2011 , n. 55 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 128.

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Periodo aggiunto con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 5 agosto 2011, n. 39 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8.

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Lettera così sostituita con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Comma abrogato con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 9.

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Lettera aggiunta con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 10.

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Articolo abrogato con l.r. 27 dicembre 2011, n. 68 , art. 116.

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Parole aggiunte con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 26.

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Lettera aggiunta con l.r. 28 maggio 2012, n. 23 , art. 25.

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Comma così sostituito con l.r. 18 marzo 2014, n. 14 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.

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Periodo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2015, n. 82 , art. 9.

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Articolo prima sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 1, ed ora così sostituito conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 36.

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Articolo così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 4.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 6.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 7.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Lettera inserita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

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Parole inserite con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 9.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 46.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 luglio 2024, n. 25 , art. 63 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.