Legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .(1)Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 10 dicembre 1998
articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge-quadro sull'inquinamento acustico), relativi alle strade regionali nonché l’attuazione degli interventi ivi previsti; (42)
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), relativamente alle strade regionali individuate come assi stradali principali ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d) del medesimo decreto. (42)
articolo 142, comma 12 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), con deliberazione della Giunta regionale sono definiti, per le strade regionali:
comma 12 ter del medesimo articolo 142 del d.lgs. 285/1992 . (78)
articolo 142, comma 12 bis, del d.lgs. 285/1992 , riferiti alla Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, è disciplinata tramite convenzione fra Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Pisa e Provincia di Livorno, in conformità alle finalità dell'
articolo 142 del d.lgs. 285/1992 . (79)
articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), (64) la Giunta regionale, con le deliberazioni di cui all’articolo 4 della l.r. 55/2011 , definisce le azioni specifiche e le relative risorse, fissando altresì il termine per la relativa progettazione ed esecuzione delle opere. 45)
articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), costituisce variante agli stessi e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A tal fine, la conferenza di servizi garantisce la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui agli articoli 11 e 16
del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) è data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto, che è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e degli enti locali interessati. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, la quale si esprime motivatamente entro i successivi quindici giorni. Le varianti agli atti di governo del territorio sono efficaci, senza la necessità di ulteriori adempimenti, una volta divenuta efficace la determinazione conclusiva del procedimento, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). (83)La determinazione è comunicata agli enti interessati per l'adeguamento dei propri atti. (81) V. BU 10 dicembre 1998, n. 42, Avviso: "Ferma restando l’entrata in vigore della legge in oggetto il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla stessa legge alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso
decreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’
articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza.".
Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.21, ed ora così sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 2.
Lettera prima sostituita con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.23, ed ora così sostituita con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 5.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n.1 , art.25, ed ora così sostituito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 1. La Corte costituzionale con
sentenza n. 314 dell' 11 novembre 2010 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , nella parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 27, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 28, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.
Articolo prima sostituito con l.r. 16 gennaio 2001, n. 1 , art. 29, ed ora abrogato con l.r. 29 dicembre 2003, n. 67 , art. 32.
Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 4, ed ora abrogato con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 11.
Articolo prima inserito con l.r. 9 novembre 2009, n. 66 , art. 5, ed ora abrogato con l.r. 4 novembre 2011 , n. 55 , art. 11.
Comma prima inserito con l.r. 4 novembre 2011, n. 55 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 3.
Articolo prima sostituito con l.r. 29 febbraio 2016, n. 18 , art. 1, ed ora così sostituito conl.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 36.



