Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .(1)
1. La disciplina degli istituti di cui all’art. 144, comma 2 del decreto è definita dal Consiglio Regionale entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo.
2. La Regione, entro centoventi giorni dall’esecutività del DPCM di cui all’art. 150, comma 5 del decreto, determina le norme per l’organizzazione e il funzionamento dei musei e degli altri beni culturali trasferiti in gestione alla Regione e agli Enti locali ai sensi del medesimo articolo, nonché le relative forme di sostegno, secondo i criteri di armonizzazione con la legislazione regionale vigente e nel rispetto dell’autonomia organizzativa degli enti titolari della gestione.
V. anche BU 4 dicembre 1998, n. 40, parte prima: "Avviso: Ferma restando l’entrata in vigore della legge il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, la decorrenza dell’esercizio da parte della Regione delle funzioni riservate dalla legge stessa alla Regione, attualmente di competenza statale e conferite alla Regione ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 , è subordinata, secondo il disposto dell’articolo 7 dello stesso decreto legislativo n. 112/1998 , alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997 n. 59 che determineranno tale decorrenza."