Capo VI
- BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Art. 33
- Funzioni della Regione
1. Nelle materie oggetto del presente capo, oltre alle funzioni ed ai compiti di cui all’art. 3 della presente legge, la Regione:
a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;
b) esercita le funzioni amministrative delegate con
DPR 14 gennaio 1972 n. 3 , art. 9, concernenti la tutela del patrimonio bibliografico;
c) coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie tecnico-scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
d) formula proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Art. 34
- Funzioni delle Province
1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all’art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine esse:
a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;
b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l’intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all’art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all’equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all’integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all’istruzione scolastica e alla formazione professionale , all’educazione degli adulti.
3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Art. 35
- Funzioni dei Comuni
1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti artt. 33 e 34.
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, essi curano in particolare le attività di cui all’art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.
3. Salvo le funzioni della Regione di cui all’art. 33 e delle Province di cui all’art. 34, i Comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all’art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all’equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all’integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all’istruzione scolastica, all’educazione degli adulti.
4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell’esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell’art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.