Capo III
- SERVIZI SOCIALI
Art. 13
- Funzioni relative ai servizi sociali
1. Alle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali individuati all’art. 132, comma 1 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni della
legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 3. Alle funzioni amministrative relative alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell’ambito dei servizi sociali, individuate ai sensi dell’art. 132, comma 2 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 28 , 3 ottobre 1997, n. 72 , 24 novembre 1997, n. 87 e successive modificazioni.
Art. 14
- Funzioni relative agli invalidi civili
1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite, ai fini di assicurarne l'adeguato esercizio, ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni di Empoli e Viareggio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza delle relative aziende USL, di cui all'allegato 1 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale). (15) Comma così sostituito con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art. 4.
2. È riservata alla Regione la determinazione, per tutto il territorio regionale, dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130, fatta salva la competenza dei Comuni a determinarli autonomamente con risorse proprie.
4. Spetta altresì alla Regione la definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell’ammissibilità dell’accertamento sanitario dell’invalidità civile anche nell’ambito di procedimenti, diversi da quelli previsti dal precedente comma 1, per l’accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.
5. In conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all’
art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 , gli accertamenti sanitari dell’invalidità civile, della cecità e del sordomutismo, nonché dell’handicap derivante dall’invalidità ai sensi dell’
art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , sono svolti dalle Aziende unità sanitarie locali di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , tramite l e commissioni sanitarie presso di esse operanti, composte come previsto dalla
legge 15 ottobre 1990, n. 295 e come integrate ai sensi dell’
art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 .
(16) Parole soppresse con l.r. 30 giugno 2004, n. 31 , art.4.
Art. 15
- Fondo regionale per l’assistenza sociale
1. Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’art. 133 del decreto ed assegnate alla Regione concorrono a formare il Fondo regionale per l’assistenza sociale di cui alla
legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72